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CONDOMINIO: INSTALLAZIONE DI ASCENSORE A CURA DI UN SOLO CONDOMINO

Pubblicato : 24/04/2019 16:21:11
Categorie : Condominio

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CONDOMINIO: INSTALLAZIONE DI ASCENSORE A CURA DI UN SOLO CONDOMINO

Qualora l’intervento “innovativo” abbia finalità di superare le barriere architettoniche e permettere l’accesso all’edificio e alla sua abitazione, il soggetto portatore di handicap può chiedere all’assemblea di deliberare a maggioranza i lavori ma, in caso di deliberazione assembleare contraria o in caso di assenza di qualsivoglia deliberazione in merito, nonostante l’esplicita richiesta scritta, il singolo condomino può procedere a proprie cure e spese all’installazione dell’ascensore.

Quali sono le esigenze di un singolo condominio in un contesto condominiale e le limitazioni dettate dall’art. 1120 c.c. che vieta espressamente le innovazioni che possono recare danno alla stabilità o alla sicurezza dell’immobile; alterare il decoro architettonico; rendere alcune parti comuni dello stabile inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino?

Limiti che possono essere – sotto alcuni aspetti - opposti anche alle persone portatori di handicap.

Sull’argomento si è ora pronunciata la Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 31462/18 con la quale ha chiarito ancora meglio l’importanza e la rilevanza della necessità del singolo condomino portatore di handicap rispetto agli interessi dell’intero Condominio.

Nello specifico, la suddetta sentenza ribadisce che qualora l’intervento “innovativo” abbia finalità di superare le barriere architettoniche e permettere l’accesso all’edificio e alla sua abitazione, il soggetto portatore di handicap può chiedere all’assemblea di deliberare a maggioranza i lavori ma, in caso di deliberazione assembleare contraria o in caso di assenza di qualsivoglia deliberazione in merito, nonostante l’esplicita richiesta scritta, il singolo condomino può procedere a proprie cure e spese all’installazione dell’ascensore. Ciò anche qualora il Regolamento condominiale lo vietasse; poiché, ribadisce la Suprema Corte di Cassazione, in tema di superamento delle barriere architettoniche vi è una finalità di carattere pubblico e di interesse collettivo che si basa sul principio di solidarietà sociale (e nello specifico di solidarietà condominiale) nel rispetto del diritto all’effettiva abitabilità del proprio immobile.

Pertanto, “la verifica della sussistenza di tali ultimi requisiti deve tenere conto del principio di solidarietà condominiale, che implica il contemperamento di vari interessi, tra i quali deve includersi anche quello delle persone disabili all'eliminazione delle barriere architettoniche, trattandosi di un diritto fondamentale che prescinde dall'effettiva utilizzazione, da parte di costoro, degli edifici interessati e che conferisce comunque legittimità all'intervento innovativo, purché lo stesso sia idoneo, anche se non ad eliminare del tutto, quantomeno ad attenuare sensibilmente le condizioni di disagio nella fruizione del bene primario dell'abitazione” (Corte di Cassazione, sentenza n. 31462/18).

In altre parole, al fine di valutare la legittimità dell’installazione dell’ascensore per superare le barriere architettoniche presenti nel condominio, è necessario valutare e contemperare gli interessi del condominio e dei singoli condomini che hanno diritto ad utilizzare il bene comune con l’interesse del singolo portatore di handicap il quale ha diritto, nel rispetto di un principio di solidarietà sociale/ condominiale di poter accedere alla propria abitazione alla pari degli altri condomini che, a loro volta, posso essere portatori di altrettanti diritti meritevoli di tutela nell’ottica del contemperamento degli interessi dell’intero condominio ex art. 1102 c.c.

Difatti, “trova, comunque, applicazione la norma generale di cui all'art. 1102 c.c., che contempla anche le innovazioni, ed in forza della quale ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, a condizione che non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri condomini di farne uguale uso secondo il loro diritto, e, pertanto, può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa comune (Sez. 2, Sentenza n. 24006 del 27/12/2004; conf. Sez. 2, Sentenza n. 25872 del 21/12/2010)” (Corte di Cassazione, sentenza n. 31462/18).

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