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CONDOMINIO: RASTRELLIERE PER LE BICI

Pubblicato : 24/04/2019 16:08:39
Categorie : Condominio

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CONDOMINIO: RASTRELLIERE PER LE BICI

Il Comune di Milano autorizza il parcheggio nel cortile condominiale stabilendo che “in tutti i cortili esistenti o di nuova edificazione sia consentito il deposito delle biciclette di chi abita o lavori nei numeri civici collegati al cortile” prevedendo per chi viola la disposizione una sanzione da 50 a 150 euro (art. 3.5.2 Reg. Locale).


In materia condominiale permane oggetto di discussioni la possibilità o meno di mettere delle rastrelliere per le biciclette nelle parti comuni del condominio.

In merito l’ultima riforma legislativa in materia condominiale attuato dalla Legge n. legge 220/2012 non ha in alcun modo affrontato il problema. Dunque, per esaminare la questione sarà necessario rifarsi al Codice Civile ed in particolare all’art. 1117 c.c. e all’art. 1102 c.c.: il primo dispone che i cortili, salvo diverso accordo, “sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o posizione di piani di un edificio” mentre il secondo articolo prevede che “ciascun partecipante può servirsi della cosa comune purché non alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto”

Ebbene, premesso ciò, la questione rimarrebbe aperta perché si presterebbe all’interpretazione di dove e come viene esercitato il diritto del singolo nell’uso delle parti comuni.

Nel Comune di Milano, però, è intervenuta la stessa Pubblica Amministrazione che, nell’ottica di incentivare l’utilizzo di detti mezzi, ha modificato il proprio Regolamento Edilizio e d’igiene rendendo obbligatorio predisporre degli spazi per il ricovero delle biciclette.

In particolare, il Comune di Milano autorizza il parcheggio nel cortile condominiale stabilendo che “in tutti i cortili esistenti o di nuova edificazione sia consentito il deposito delle biciclette di chi abita o lavori nei numeri civici collegati al cortile” prevedendo per chi viola la disposizione una sanzione da 50 a 150 euro (art. 3.5.2 Reg. Locale).

Quanto sopra, era peraltro già stato esposto in una sentenza del Tribunale di Milano (n. 11380 del 12 aprile 1997) nella quale si evidenziava come i diritti degli utilizzatori delle biciclette non potessero essere contrastati dai titolari di diritti reali dei proprietari dei cortili.

È bene, però, precisare che il regolamento Comunale non prevede l’obbligo di destinare uno spazio in esclusiva al deposito delle biciclette o installare delle strutture portabiciclette ma solo l’obbligo di permettere il posteggio delle bicilette nei condomini provvisti di cortili. Sarà ovviamente conveniente per il Condominio prevedere, comunque, un luogo atto al ricovero delle bicilette per poterle mantenere in ordine e permettere il buon utilizzo delle parti comuni del Condominio da parte di tutti.

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